Circolare n. 11/2025: Obbligo di comunicare al Registro delle imprese la PEC degli amministratori

La Nota MIMIT n. 43836 del 12.3.2025, ha fornito i primi chiarimenti in ordine all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, sancito dall’art. 1 co. 860 della L. n. 207/2024, norma entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Tra l’altro, si precisa che:

l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso; si esclude inoltre che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili;

l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima dell’1.1.2025, che potranno comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025;

– oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione;

– il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi;

– l’obbligo attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale;

– nelle società di persone l’obbligo attiene a tutti i soci in caso di società in nome collettivo ed ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

– Nel caso di soggetti che ricoprono la carica di amministratore in pluralità di imprese è lasciata alla volontà degli stessi di indicare un medesimo domicilio digitale o utilizzare una pluralità di indirizzi pec;

– in ogni caso tale comunicazione deve essere effettuata nei termini dovuti per le iscrizioni di cariche sociali (cessazioni, conferme, rinnovi) anche prima del 30.6.2025;

– è confermala l’esenzione da diritti di segreteria per le pratiche relative alla sola comunicazione del domicilio digitale;

– una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la “ratio” della norma. Di conseguenza, le società che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30.6.2025.

Lo Studio è a disposizione per effettuare tali comunicazioni al Registro Imprese, tenuto conto delle notevoli, annuali incombenze che gravano nei prossimi mesi sulle società, è altamente consigliabile provvedere con ampio anticipo:  in caso si desiderasse demandare allo Studio anche l’attivazione della casella di posta elettronica certificata, vi preghiamo di confermarci al più presto per ogni amministratore un recapito personale (indirizzo mail e numero di telefono).

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare, porgiamo cordiali saluti.

Studio dr 48