Circolare n. 15/2018: Contabilità Magazzino

La contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati i seguenti limiti di ricavi e di rimanenze:

– Euro 5.164.568,99 per i ricavi;

– Euro 1.032.913,80 per le rimanenze finali di magazzino.

Tale obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze è stato inferiore ai predetti limiti.

Pertanto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

  • contribuenti che nei periodi d’imposta 2016 e 2017 hanno superato entrambi i predetti limiti: attivazione della contabilità di magazzino dal periodo d’imposta 2019;
  • contribuenti che solo in uno dei periodi d’imposta 2017 e/o 2018 hanno superato i predetti limiti: in questo caso non occorre attivare la contabilità di magazzino;
  • contribuenti già obbligati alle scritture di magazzino che nei periodi d’imposta 2017 e 2018 non hanno superato uno o entrambi dei predetti limiti: dal periodo d’imposta 2019 cessa l’obbligo della contabilità di magazzino.

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                                                   Studio dr 48