CIRCOLARE N. 3/2024: Credito transizione 5.0 – Comunicazione al GSE

Con il D.L. 2.3.2024 n. 19 (c.d. D.L. “PNRR”) all’art. 38 sono state previste agevolazioni per le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici; tale agevolazione è crescente in relazione ad una maggiore riduzione dei consumi.

Il nuovo credito d’imposta richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo, che dovrebbe essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L..

Diversamente dal credito 4.0 la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.

L’accesso all’agevolazione, a norma dell’art. 38, comma 10 del D.L. 19/2024, prevede che debba passare per il GSE (Gestore dei Serizi Energetici S.p.A.. In particolare le imprese devono presentare in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondi criteri e modalità che saranno individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibiltà del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38, comma11 del D.L. 19/2024):

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degl iinvestimenti secondo quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Riservandoci di fornire ulteriori informazioni specifiche sugli altri aspetti dell’agevolazione, vi segnaliamo l’importanza di esperire l’attività preliminare sopra descritta, anche in attesa del DM di attuazione, in quanto la particolare scarsità dei fondi messi a disposizione richiedono grande tempestività nella prenotazione da effettuare per essere ammessi a beneficiare di tale agevolazione.

  • Mantenimento del requisito dell’interconnessione investimenti 4.0

Con l’occasione vi segnaliamo che per le imprese che hanno usufruito delle agevolazioni per gli investimenti 4.0, l’Agenzia delle Entrate terrà monitorato il mantenimento della interconnessione dei beni nel tempo.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2021, relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex L. 178/2020, è stato precisato – sulla scorta del parere tecnico reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla risposta a interpello 8.6.2021 n. 394 – che il requisito dell’interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e che, ai fini dei controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.

Sulla base di tali chiarimenti, il requisito dell’interconnessione dovrebbe essere quindi mantenuto per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione.

Considerando che il bonus investimenti ex L. 178/2020 è utilizzabile in compensazione mediante F24 in tre quote annuali (3 anni) a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, si ritiene corretto considerare tale periodo ai fini del mantenimento del requisito dell’interconnessione.

Al fine di documentare a posteriori il mantenimento di tale requisito potebbe rivelarsi utile una periodica certificazione da parte di un soggetto indipendente, da produrre in caso di controlli.

Crediti d’imposta R&S

Con riferimento alle disposizioni previste in materia di certificazione delle attività di R&S, segnaliamo che sono state pubblicate dal MIMIT le disposizioni attuative ex art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022 e DPCM 15/9/2023.

Richiamiamo la vostra attenzione sull’opportunità di verificare con i vostri consulenti in materia la loro iscrizione quali certificatori e la possibiltà di certificazione, oltre che delle spese future, anche di quelle sostenute negli anni passati, quale documentazione da produrre nelle eventuali potenziali verifiche o nel contenzioso.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48