Circolare N.4/2023 Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022)

Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale” la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto, all’art. 1, commi da 166 a 173, la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti formali commesse fino al 31.10.2022.

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun pe­riodo d’imposta cui si ri­fe­riscono le violazioni e non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’im­posta: se diver­se vio­la­zioni sono state commesse in un unico periodo d’im­posta, è sufficiente pagare solo 200,00 euro.

La definizione non si perfeziona solo con il pagamento posto che, ai sensi del­l’art. 1 co. 168 della L. 197/2022, è necessaria la rimozione delle irre­golarità o delle omis­sioni entro il 31.3.2024 (è dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o regolarizzare l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel reinvio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione).

In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inos­ser­vanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della ba­se imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base im­ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com­messe sino al 31.10.2022
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023

Termine per
la regolarizzazione
31.3.2024
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

 

La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo “TF44”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella se­zio­ne “Erario” del modello F24, in cor­rispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’an­­no di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.

L’Agenzia nella Circolare n. 2/E del 27.1.2023 specifica che le violazioni definibili:

  • sono “tendenzialmente” quelle per le quali le relative sanzioni sono previste entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, “non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”;
  • sono rappresentate dalle “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”. In caso contrario la violazione sarebbe “meramente formale” e come tale non sanzionabile ex art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97.

La regolarizzazione quindi interessa anche:

  • la violazione degli obblighi relativi alla “documentazione e registrazione” di operazioni rilevanti ai fini IVA e, di conseguenza, è applicabile anche in caso di tardiva emissione (trasmissione a SdI) delle fatture;
  • l’irregolare / omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/97):
    • la violazione può essere definita se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
    • non può essere definita se la violazione ha comportato il mancato pagamento dell’IVA.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la citate circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E, con indicazione di in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.

Sanzione Norma Rimozione della violazione Note
Mancata/irregolare indicazione dei costi black list Art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97 Integrativa Definibile per la
circ. 11/2019
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze Art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 Integrativa  
Indicazione dei percipienti nel modello 770 Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97 Integrativa  
Dichiarazione inesatta Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 Integrativa Definibile per la
circ. 2/2023
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformi Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 Trasmissione corretta
del modello
Definibile per la
circ. 2/2023
Dichiarazione inesatta
(modello 770)
Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97 Integrativa  
Indicazioni relative a
dividendi, CFC, interpelli, ecc.
Art. 8 co. 3-ter,
3-quater e
3-quinquies del DLgs. 471/97
Integrativa  
Tardiva trasmissione della
dichiarazione
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 Definibile per la
circ. 2/2023
Omessa trasmissione della
dichiarazione
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 Trasmissione della
dichiarazione
Non richiamata dalla circ. 2/2023
Rilascio infedele del visto di
conformità
Art. 39 del
DLgs. 241/97
Non definibile per la circ. 11/2019
Comunicazione delle
liquidazioni IVA
Art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 Effettuazione/correzione della comunicazione (salvo i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale) Definibile per la
circ. 2/2023 solo se non c’è stato riflesso sulla fatturazione e liquidazione/versamento dell’IVA
INTRASTAT Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la
circ. 2/2023
Comunicazione di dati al
Sistema Tessera sanitaria
Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la
circ. 2/2023
Certificazioni del sostituto d’imposta Art. 4
co. 6-quinquies del DPR 322/98
Invio/correzione della
certificazione
Non definibile per la circ. 11/2019
Dichiarazioni di inizio, variazione e ces­sazione attività Art. 5 del
DLgs. 471/97
Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
Comunicazioni finanziarie Art. 10 del
DLgs. 471/97
Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
Opzioni ex DPR 442/97 Art. 11 del
DLgs. 471/97
Effettuazione dell’opzione Definibile per la circ. 2/2023
Violazione sulla fatturazione senza effetto sulla liquida­zione del tributo Art. 6 co. 1 ultimo perio­do del
DLgs. 471/97
Riemissione della fattura ove possibile Definibile per la circ. 2/2023
Errore operazione non
imponibile/esen­te/esclusa
(con rilievo sulle dirette)
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 Non definibile per la circ. 11/2019
Errore operazione non
imponibile/esen­te/esclusa
(senza rilievo sulle dirette)
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 Riemissione della fattura ove possibile Definibile per la circ. 2/2023
Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 Non necessaria Definibile per la circ. 2/2023
Reverse charge irregolare Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del
DLgs. 471/97
Non necessaria Definibile per la circ. 2/2023
Omesso reverse charge Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 Effettuazione dell’inversione contabile Definibile per la circ. 2/2023
Omesso reverse charge (acquisti in­tra­co­mu­ni­tari ed extra UE) Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 Effettuazione dell’inversione contabile Definibile per la circ. 2/2023
Violazioni sulla contabilità Art. 9 del
DLgs. 471/97
Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell’errore o dell’inesattezza Definibile per la circ. 2/2023
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’Erario Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 Non necessaria Definibile per la circ. 2/2023
Omesso F24 in caso di
compensazione
Art. 15 del
DLgs. 471/97
Non definibile per la circ. 11/2019
Inottemperanza agli inviti
degli uffici
Art. 11 del
DLgs. 471/97
Ottemperanza all’invito Definibile per la circ. 2/2023

 

Non possono essere sanate le irregolarità com­messe in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla deter­minazione della base im­po­nibile o sul versamento del tributo.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di con­testazione o di irroga­zione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni non rientranti nella definizione in esame.

Sanzione Norma
Dichiarazione infedele

(incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS)

Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa
(incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS)
Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97
Indicazione di ricavi fittizi Art. 8 co. 2 del DL 16/2012
Quadro RW Art. 5 del DL 167/90
Fatturazione omessa o infedele Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97
Omessa o irregolare conservazione/trasmissione telematica
dei corrispettivi
Art. 6 co. 2-bis del DLgs. 471/97
Indebita detrazione Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97
Rimborso non spettante Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97
Omessa regolarizzazione del cessionario/committente Art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97
Splafonamento Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97
Mancata applicazione delle ritenute Art. 14 del DLgs. 471/97
Modello 770 omesso Art. 2 del DLgs. 471/97
Modello 770 infedele Art. 2 del DLgs. 471/97
Tardivo/omesso versamento Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti esistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Indebita compensazione di crediti inesistenti Art. 13 del DLgs. 471/97
Mancata opzione per la trasparenza fiscale Artt. 115 e 116 del TUIR
Mancata opzione per il consolidato fiscale Artt. 117 ss. del TUIR
Omessa presentazione del modello EAS Art. 30 co. 1 – 3-bis del DL 185/2008
Mancata comunicazione all’ENEA (ecobonus) Artt. 14 del DL 63/2013 e 1 co.
344 – 349 della L. 296/2006

 

Considerata la nota complessità degli adempimenti fiscali anche formali di questi ultimi anni lo Studio vi suggerisce di prendere in considerazione l’opportunità di aderire a questa sanatoria.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48