Circolare N.4/2023 Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022)
Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale” la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto, all’art. 1, commi da 166 a 173, la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti formali commesse fino al 31.10.2022.
Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni” e non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, è sufficiente pagare solo 200,00 euro.
La definizione non si perfeziona solo con il pagamento posto che, ai sensi dell’art. 1 co. 168 della L. 197/2022, è necessaria la rimozione delle irregolarità o delle omissioni entro il 31.3.2024 (è dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o regolarizzare l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel reinvio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione).
In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024
Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023 |
Termine per la regolarizzazione |
31.3.2024 |
Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo “TF44”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’anno di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.
L’Agenzia nella Circolare n. 2/E del 27.1.2023 specifica che le violazioni definibili:
- sono “tendenzialmente” quelle per le quali le relative sanzioni sono previste entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, “non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”;
- sono rappresentate dalle “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”. In caso contrario la violazione sarebbe “meramente formale” e come tale non sanzionabile ex art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97.
La regolarizzazione quindi interessa anche:
- la violazione degli obblighi relativi alla “documentazione e registrazione” di operazioni rilevanti ai fini IVA e, di conseguenza, è applicabile anche in caso di tardiva emissione (trasmissione a SdI) delle fatture;
- l’irregolare / omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/97):
- la violazione può essere definita se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
- non può essere definita se la violazione ha comportato il mancato pagamento dell’IVA.
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la citate circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E, con indicazione di in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.
Sanzione | Norma | Rimozione della violazione | Note |
Mancata/irregolare indicazione dei costi black list | Art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97 | Integrativa | Definibile per la circ. 11/2019 |
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze | Art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 | Integrativa | |
Indicazione dei percipienti nel modello 770 | Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97 | Integrativa | |
Dichiarazione inesatta | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 | Integrativa | Definibile per la circ. 2/2023 |
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformi | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 | Trasmissione corretta del modello |
Definibile per la circ. 2/2023 |
Dichiarazione inesatta (modello 770) |
Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97 | Integrativa | |
Indicazioni relative a dividendi, CFC, interpelli, ecc. |
Art. 8 co. 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del DLgs. 471/97 |
Integrativa | |
Tardiva trasmissione della dichiarazione |
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 | – | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omessa trasmissione della dichiarazione |
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 | Trasmissione della dichiarazione |
Non richiamata dalla circ. 2/2023 |
Rilascio infedele del visto di conformità |
Art. 39 del DLgs. 241/97 |
– | Non definibile per la circ. 11/2019 |
Comunicazione delle liquidazioni IVA |
Art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione (salvo i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale) | Definibile per la circ. 2/2023 solo se non c’è stato riflesso sulla fatturazione e liquidazione/versamento dell’IVA |
INTRASTAT | Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria |
Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Certificazioni del sostituto d’imposta | Art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98 |
Invio/correzione della certificazione |
Non definibile per la circ. 11/2019 |
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività | Art. 5 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Comunicazioni finanziarie | Art. 10 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Opzioni ex DPR 442/97 | Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione dell’opzione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazione sulla fatturazione senza effetto sulla liquidazione del tributo | Art. 6 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97 |
Riemissione della fattura ove possibile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (con rilievo sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 | – | Non definibile per la circ. 11/2019 |
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (senza rilievo sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 | Riemissione della fattura ove possibile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 | Non necessaria | Definibile per la circ. 2/2023 |
Reverse charge irregolare | Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97 |
Non necessaria | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso reverse charge | Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso reverse charge (acquisti intracomunitari ed extra UE) | Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazioni sulla contabilità | Art. 9 del DLgs. 471/97 |
Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell’errore o dell’inesattezza | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’Erario | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 | Non necessaria | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso F24 in caso di compensazione |
Art. 15 del DLgs. 471/97 |
– | Non definibile per la circ. 11/2019 |
Inottemperanza agli inviti degli uffici |
Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Ottemperanza all’invito | Definibile per la circ. 2/2023 |
Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.
Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni non rientranti nella definizione in esame.
Sanzione | Norma |
Dichiarazione infedele
(incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS) |
Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS) |
Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Indicazione di ricavi fittizi | Art. 8 co. 2 del DL 16/2012 |
Quadro RW | Art. 5 del DL 167/90 |
Fatturazione omessa o infedele | Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Omessa o irregolare conservazione/trasmissione telematica dei corrispettivi |
Art. 6 co. 2-bis del DLgs. 471/97 |
Indebita detrazione | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
Rimborso non spettante | Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Omessa regolarizzazione del cessionario/committente | Art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 |
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna | Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente | Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento | Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Splafonamento | Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Mancata applicazione delle ritenute | Art. 14 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 infedele | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Tardivo/omesso versamento | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti esistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti inesistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Mancata opzione per la trasparenza fiscale | Artt. 115 e 116 del TUIR |
Mancata opzione per il consolidato fiscale | Artt. 117 ss. del TUIR |
Omessa presentazione del modello EAS | Art. 30 co. 1 – 3-bis del DL 185/2008 |
Mancata comunicazione all’ENEA (ecobonus) | Artt. 14 del DL 63/2013 e 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006 |
Considerata la nota complessità degli adempimenti fiscali anche formali di questi ultimi anni lo Studio vi suggerisce di prendere in considerazione l’opportunità di aderire a questa sanatoria.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
Studio dR48