CIRCOLARE N. 4/2025: Legge di Bilancio 2025 – Novità spese di ristrutturazione e bonus edilizi

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce alcune novità in materia di bonus edilizi, di seguito una sintesi delle principali:

Nuove aliquote per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ecobonus per le spese sostenute dall’1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%

  • Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

  • Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Aliquote “ecobonus” riqualificazione energetica e sismabonus in vigore dal 01.01.2025

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus” e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, c.d. “sismabonus”, vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute dal 01.01.2025:

  • per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Le caldaie alimentate a combustibili fossili dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus e “sismabonus”.

Novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020

Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%.

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

  • risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;
  • sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025.

Limitazione detrazioni per redditi superiori al 75.000 euro

Per i contribuenti che dichiarano più di 75mila euro annui è previsto un tetto agli oneri e alle spese eleggibili ai fini del computo delle detrazioni.

In particolare, dal 2025 l’ammontare delle spese detraibili dall’Irpef non potrà superare uno specifico massimale, il cui valore dovrà essere determinato facendo riferimento a due variabili:

  • il reddito complessivo dichiarato: per coloro che dichiarano un reddito complessivo compreso tra 75.001 e 100mila euro il valore di riferimento sarà di 14mila euro; se il reddito dichiarato supera 100mila euro, tale valore ammonterà a 8mila euro;
  • la situazione familiare del contribuente: a tale valore di euro 14.000 o 8.000 viene applicato un coefficiente determinato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente.
  • Il coefficiente sarà pari a:
  • 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70 se ve ne è uno;
  • 0,85 se ve ne sono due;
  • 1 se ve ne sono più di due o se ne è presente almeno uno con disabilità.

Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

Bonus Mobili 2025

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

Bonus elettrodomestici

Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

  • l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
  • vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo: Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:

  • in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
  • comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

Credito di imposta per immobili storici o di interesse

Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.

Proroga permessi a costruire

Sono prorogati di 36 mesi (in sostituzione dei precedenti 30 mesi e, quindi, con un differimento di ulteriori 6 mesi dell’originaria proroga):

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. a) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024). La proroga si applica anche ai termini relativi alle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga;
  • i termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali). La proroga può essere concessa anche per i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 co. 3-bis del DL 69/2013 e della proroga di cui all’art. 10 co. 4-bis del DL 76/2020.

Agevolazione acquisto prima casa

Per godere dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa, l’acquirente che possiede un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione, dal 2025 avrà un anno di tempo in più per rivenderlo (due anni anziché uno dall’acquisto del nuovo immobile).

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48