Circolare n. 5/2025: Legge di Bilancio 2025 – Novità in tema di detrazioni fiscali, detrazioni di lavoro dipendente e previdenza

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce alcune misure in materia di lavoro, previdenza e di detrazioni fiscali per le persone fisiche, di seguito una sintesi delle principali.

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

  • fino a 28.000 euro 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
  • oltre 50.000 euro 43%.

Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” – riconoscimento di un bonus e ulteriori detrazioni

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale, con il riconoscimento di un bonus  per  redditi fino a 20.000 o di un’ulteriore detrazione per redditi  da 20.001 fino a 40.000.

Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. 

Modifiche detrazioni irpef per carichi di famiglia

A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Rimangono le detrazioni per a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sen­si dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.

È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.

Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazio­ne a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

Vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (ossia genitori o nonni).

Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familia­re percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudi­ziaria.

Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero

Le detrazioni per familiari fiscal­mente a carico non spettano più:

  • ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’U­nione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico eu­ropeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in relazione ai familiari residenti all’estero.

Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero).

L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.

Limite alle detrazioni per oneri per redditi superiori a 75.000 euro

Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Le novità si applicano alle sole persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR:

  • le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
  • le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
  • le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.

Il limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, inoltre non si applica:

  • gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
  • gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);
  • gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).
  • spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni (come ad esempio le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.).
  • Premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente stipulati fino al 31.12.2024
  • premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR); stipulati fino al 31.12.2024
  • premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR stipulati fino al 31.12.2024

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

  • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);
  • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L’importo “base” è pari a:

  • 000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
  • 000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Limite 2025 detrazione spese scolastiche

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
  • delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

  • euro, a decorrere dal 2025;
  • 800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.

 

Soglia non imponibilità fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

  • euro, per tutti i dipendenti;
  • 000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

 

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

  • 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
  • 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
  • 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

 

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

  • titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;
  • che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i dipendenti

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

  • versamento bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

Credito di imposta per il cinema – Sport Bonus

Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016, con particolare riferimento a quello destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

Congedo parentale

Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:

  • all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
  • all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

Bonus nascite

È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.

Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Requisiti soggettivi

I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:

  • cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Requisiti oggettivi

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Bonus asili nido

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).

È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.

Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro.

L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48