Circolare n. 7/2025: Legge di Bilancio 2025 – Lavoro autonomo e previdenza

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce alcune misure in materia di lavoro autonomo e in materia previdenziale per le attività imprenditoriali,  di seguito le principali.

Rimborsi spese professionisti – tracciabilità e riaddebito analitico al committente

Per gli esercenti arti e professioni le spese riaddebitate analiticamente al committente e da questi rimborsate, relative a  prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande,  viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non sono più considerate reddito in capo al lavoratore autonomo, anche se i giustificativi di spesa sono intestati al professionista e non al committente, solo se sono pagate con strumenti tracciabili.

Di conseguenza il committente potrà detrarsele dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, solo se il giustificativo  di spesa riporterà in  allegato  il  relativo  pagamento con strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.)..

Si richiede pertanto di avvisare  lo studio nel caso si dovessero emettere fatture con rimborsi analitici, in modo da gestire correttamente la relativa registrazione.

Siamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione di tale norma ai professionisti in regime forfettario.

Soglia causa di esclusione regime forfettario – variazione per il 2025 del  limite dei 30.000 per percepimento redditi di  lavoro dipendente

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

Riduzione contributiva  IVS artigiani e commercianti per nuova attività

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali o soci di società;
  • collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

Durata

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Prestazioni sanitarie proroga al 31.03.2025 divieto fatturazione elettronica

Il decreto ha previsto  ancora per il primo trimestre del 2025  il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

  • ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48