Circolare n. 8/2025: Nuovi Obblighi per locazioni brevi, locazioni turistiche e strutture turistiche ricettive
L’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
I nuovi obblighi riguardano:
- il Codice Identificativo Nazionale (CIN)[1];
- gli obblighi di sicurezza;
- la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Codice identificativo nazionale (CIN)
A norma dell’art. 13-ter co. 1 del DL 145/2023, dal 01.01.2025 (al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità) deve essere attribuito un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle:
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche[2];
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017[3];
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il codice identificativo nazionale (CIN) viene assegnato dal Ministero del Turismo, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva (art. 13-ter co. 1 del DL 145/2023).
L’istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
- per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023, illustrati nel successivamente
L’art. 13-ter co. 2 del DL 145/2023 prevede che, se l’unità abitativa è già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l’ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) dovrà procedere:
- all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo ai codici preesistenti;
- alla trasmissione dei codici al Ministero del Turismo unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari locate e alle strutture ricettive.
Analogo adempimento verrà effettuato dai Comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno a suo tempo attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.
Affinché il soggetto già in possesso di un codice regionale ottenga il CIN, è necessario che acceda al portale del Ministero del Turismo per integrare questi dati o segnalare incongruenze.
Sanzioni
La mancanza del CIN espone il titolare della struttura turistico-ricettiva (alberghiera o extralberghiera), nonché il soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un’unità immobiliare o una porzione di essa senza CIN, alla sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”.
Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
Esposizione CIN
il CIN deve essere obbligatoriamente:
- esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;
- indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Si sottolinea che, come illustrato da una delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (n. 1.3), le norme regionali/provinciali restano valide anche in presenza del CIN, quindi anche chi è tenuto dalle norme locali a esporre il CIR (codice regionale) dovrà, ora, richiedere il CIN ed esporre entrambi i codici.
Comunicazione alla Questura
I medesimi soggetti sopra indicati obbligati al CIN sono tenuti anche a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, di cui al R.D. 18.6.31 n. 773) e dalle normative regionali e provinciali di settore (si tratta degli obblighi di identificazione e comunicazione in Questura degli alloggiati posti dalla normativa di pubblica sicurezza).
In relazione alle locazioni turistiche di durata superiore a 30 giorni, per le quali sussiste l’obbligo di registrazione, l’obbligo di comunicazione alla Questura è quindi assolto mediante la registrazione del contratto di locazione.
Obblighi degli intermediari
L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le:
- unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve;
- strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere[4].
Per questo motivo, le piattaforme di intermediazione on line (ad esempio, Booking e Airbnb) si sono impegnate a non accettare annunci privi di CIN.
La mancata esposizione e indicazione del CIN, imposta dall’art. 13-ter co. 6 del DL 145/2023, è punita (dal 2.1.2025) con:
- la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;
- la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti
L’art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023 introduce alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti, relativamente alle:
- unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017.
tutte le unità immobiliari destinate a locazione breve o turistica devono essere dotate di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Le strutture adibite ad attività turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere, i bed e breakfast e gli affittacamere devono attenersi alle normative di sicurezza specifiche previste per lo svolgimento di attività che prevedono servizi aggiuntivi alla sola locazione.
Sanzioni
La concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza richiesti dall’art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023 è punita con sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile e con sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata, se si tratta della violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi e gli estintori di cui sopra..
Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
L’adeguamento agli standard di sicurezza risulta necessario non solo per evitare la sanzione specifica, ma anche per poter ottenere il CIN (la cui mancanza è a sua volta sanzionata).
Obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
A norma dell’art. 13-ter co. 8 del DL 145/2023, chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020[5], è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.
In pratica, l’obbligo vale, per la persona fisica, anche a seguito del superamento, per ciascun periodo d’imposta, del limite dei quattro alloggi oltre il quale scatta la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale prevista dall’art. 1 co. 595 della L. 178/2020 (limite di quattro unità che può variare in base a legge regionale – per esempio in Emilia Romagna il limite risulta di 3 unità).
Nel caso in cui l’attività sia esercitata tramite società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.
Sanzioni
La mancata presentazione della SCIA, nei casi in cui essa è richiesta dall’art. 13-ter co. 8 del DL 145/2023, è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.
Tabella riassuntiva obblighi
La seguente tabella riepiloga gli obblighi sanciti dall’art. 13-ter del DL 145/2023, distinti per tipologia contrattuale o di struttura.
Tipologia contrattuale o struttura |
CIN (dotazione, esposizione e pubblicazione negli annunci) |
Obblighi sicurezza (estintori e rilevatori monossido di carbonio) | Comunicazione occupazione immobile ex art. 109 TULPS |
SCIA |
Locazione breve | Sì | Sì | Sì | Sì |
Locazione turistica (superiore a 30 giorni)[6] | Sì | Sì | Viene assolta mediante la registrazione del contratto |
Sì |
Struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera | Sì | No | Sì | No |
Intermediari e gestori di portali telematici | Obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati | No | No | No |
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.
Studio dR48